Con il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 16 maggio 2023, è stata introdotta una nuova entrata fiscale destinata al bilancio dell’Unione europea basata sul così detto “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” denominato CBAM (“Carbon Border Adjustment Mechanism”).
Una comunicazione obbligatoria da compilare e inviare a cure dell’azienda che importa da paesi EXTRA-UE i seguenti materiali:
cemento,
prodotti siderurgici
alluminio
fertilizzanti
energia elettrica
idrogeno
Ogni azienda che importa da Paesi non membri dell’Unione Europea almeno uno dei materiali sopra citati in proprio nome e per proprio conto.
Il Regolamento prevede due fasi d’implementazione:
la fase “transitoria”, che ha inizio con la data di entrata in vigore del Regolamento (1° ottobre 2023) e terminerà il 31 dicembre 2025. In tale periodo transitorio il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate. In tale fase inizierà l’attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali (in Italia ha sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica);
la fase “definitiva”, dal 1° gennaio 2026, quando il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva. In base a quanto previsto dal Regolamento, la prima dichiarazione CBAM, relativa alle merci importate nell'anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027.
Durante la prima fase transitoria che inizierà il prossimo 1°ottobre 2023, gli operatori individuati nell’articolo 2 del Regolamento di Esecuzione, Reg. (UE) 2023/1773 (l’importatore o il rappresentante indiretto), saranno tenuti a raccogliere i dati su base trimestrale e a trasmetterli alla Commissione: il primo rapporto, con dati riferiti al quarto trimestre 2023, dovrà essere inviato entro la fine del mese di febbraio 2024.
Nonostante al momento, come specificato, per il quarto trimestre 2023 siamo in fase transitoria, è comunque applicabile la sanzione in caso di omessa od errata comunicazione nella misura da euro 10 a 50 euro per tonnellata di emissioni non dichiarate.
Oltre a questo, è probabile che un’omessa dichiarazione possa inficiare l’ottenimento dello status di “Dichiarante CBAM autorizzato”. In assenza di tale status sarebbe impossibile l’importazione di determinati prodotti dal 2026.
Come da pdf ufficiale per fare la comunicazione ci si registra qui
https://cbam.ec.europa.eu/declarant
NB: SE l’azienda non ha mai richiesto autorizzazioni nel portale del sistema doganale, occorre effettuarne l’accreditamento nel sistema doganale attraverso l’accesso del proprio legale rappresentante (persona fisica) che dovrà nominare un “gestore delle autorizzazioni”: chiedere a noi in Studio che prepariamo tale richiesta.
NB: l’azienda deve essere dotato di codice EORI. Si può controllare se è attivo a questo link, inserendo la partita IVA aziendale preceduta da “IT” https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=it
Se l’azienda non è dotata di codice EORI (caso raro) chiedere a noi in studio.
Una volta fatto il primo accesso, l’azienda deve compilare il modello proposto. Il commercialista NON può compilare e inviare il modello per conto dell’azienda in qualità di professionista incaricato, quindi l’azienda deve compilarlo e inviarlo in autonomia. Le istruzioni approfondite si trovano a https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en?etrans=it&prefLang=it